A chi è rivolto
Il figlio di padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano per nascita.
I cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana per:
• matrimonio/unione civile;
• residenza in Italia;
• beneficio di legge;
• riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza;
• riconoscimento della filiazione;
• convivenza durante la minore età con genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana.
Descrizione
1) Acquisto della cittadinanza per matrimonio/unione civile (art. 5 Legge 91/1992 e succ. mod.)
Viene concesso con decreto prefettizio. Può presentare richiesta il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, dopo il matrimonio, quando risieda legalmente da almeno due anni in Italia o da tre anni se residente all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.
La richiesta, alle stesse condizioni, può essere presentata anche dalla persona unita civilmente ad un cittadino italiano.
2) Acquisto della cittadinanza per residenza in Italia (art. 9 Legge 91/1992 e succ. mod.)
Viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
• allo straniero che abbia il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita o che sia nato nel territorio italiano e, in entrambi i casi, che vi risieda da almeno tre anni;
• allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
• allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello stato italiano;
• al cittadino di uno stato dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
• all’apolide e al rifugiato che risiedano legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
• allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.
Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste è consentita esclusivamente online. Il richiedente, tramite il Portale del Ministero dell'Interno, dovrà registrarsi ed accedere mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico.
Entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Dal 1 febbraio 2024 sono attive le nuove modalità di notifica dl decreto di concessione della cittadinanza italiana mediante Piattaforma delle Notifiche Digitali di PagoPA.
3) Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge (art. 4 Legge 91/1992)
Viene concesso dal Comune:
A) al discendente in linea retta (fino al secondo grado) di cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
• prestazione del servizio militare nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
• assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, anche all’Estero, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
• residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
B) allo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.
4) Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (jure sanguinis - art. 1 Legge 91/1992)
Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all’estero, che voglia ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana “jure sanguinis” deve rivolgersi:
• al consolato italiano competente, se residente all’estero;
• all’ufficio cittadinanza del Comune di residenza, se residente in Italia.
5) Riconoscimento della filiazione (art. 2 Legge 91/1992)
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza italiana.
La cittadinanza viene concessa al figlio maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano o a favore del quale è stata dichiarata la filiazione giudiziale, previa dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale.
Nei casi 3,4,5 la domanda va presentata al Comune di residenza.
6) Acquisto durante la minore età (art. 14 Legge 91/1992)
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. L'acquisto della cittadinanza per il minore convivente avviene, pertanto, se vi sono le seguenti condizioni:
• rapporto di filiazione;
• convivenza.
L'art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza precisa che "La convivenza deve essere stabile ed effettiva e opportunamente attestata con idonea documentazione".
Note
Conoscenza della lingua italiana: la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 e 9 della L. 91/1992 é subordinata al possesso, da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, legge 91/1992).
Come fare
Per le domande di cui ai punti n. 1 e n. 2 rivolgersi per informazioni alla Prefettura di Bergamo Ufficio Cittadinanze collegandosi al sito dedicato.
Per le domande da inoltrare al Comune di cui a i punti n. 3 – 4 – 5 – 6 rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile fissando appuntamento telefonico al numero 0354871538.
Cosa serve
Per le domande di cui ai punti n. 1 e n. 2 rivolgersi per informazioni alla Prefettura di Bergamo Ufficio Cittadinanze collegandosi al sito dedicato.
- Per le domande da inoltrare al Comune di cui a i punti n. 3 – 4 – 5 – 6 rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile fissando appuntamento telefonico al numero 0354871538.
Cosa si ottiene
La cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
Il termine di definizione del procedimento di cui agli art 5 e 9 è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda (art 9 ter L 91/1992).
Per gli altri procedimenti i termini variano dai 30 ai 360 giorni, salvo eventuali sospensioni di termini.
Quanto costa
Per la cittadinanza italiana dello straniero nato in Italia € 250,00 – contributo previsto dall’art. 9 bis della L. 91/92 come modificato dall’art 14 lett b) del DL 4 ottobre 2018 n. 113.
Per il iconoscimento Jure sanguinis della cittadinanza italiana € 16,00.
Alla procedura di notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana è applicata l'imposta di bollo di Euro 16,00.
Procedure collegate all'esito
L'iter per l'ottenimento della cittadinanza prevede:
- richiesta in base alla propria situazione
- notifica dei decreti di concessione
- giuramento di fedeltà presso il comune di residenza. S’informa che facendo seguito alle disposizioni del Ministero dell’Interno dall’1 febbraio 2024 la notificazione di tutti i decreti di cittadinanza, riguardanti i punti n. 1 e 2, avverrà tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPa; mentre i restanti di competenza del Comune tramite avviso da parte dello stesso.
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