L’Unione civile si costituisce dinanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, mediante una formale dichiarazione resa da due partner maggiorenni del medesimo sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione .
La coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Riferimenti normativi:
Legge 20/05/2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Decreto legislativo (Stato Italiano) 19-01-2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni
normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della
legge 20 maggio 2016, n. 76.