Per Passo Carrabile s’intende un accesso da una strada ad uso pubblico ad un’area laterale privata, idonea allo stazionamento dei veicoli.
Sono da considerarsi Passi Carrabili quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra.
Ai sensi dell’art. 22 del Nuovo Codice della Strada (decreto Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
Nel caso in cui sia necessaria la richiesta di un titolo abilitativo edilizio a fronte di lavori da eseguire per l’apertura del passo carrabile, l’efficacia della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinata al positivo completamento dell’iter del titolo edilizio.
La concessione di occupazione suolo pubblico non costituisce autorizzazione edilizia.
La realizzazione delle opere necessarie all’apertura del passo carrabile deve quindi essere assentita da un titolo edilizio.