A chi è rivolto
Se sei maggiorenne puoi unirti civilmente con una persona maggiorenne del tuo stesso sesso con cui non hai legami adottivi o di parentela, affinità. Entrambe non dovete essere legate da altro matrimonio o unione civile.
Descrizione
L’Unione civile si costituisce dinanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, mediante una formale dichiarazione resa da due partner maggiorenni del medesimo sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione.
La coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi, indipendentemente dal luogo di residenza.
Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Come fare
La coppia deve presentare istanza di costituzione di unione civile all’Ufficiale di Stato Civile del Comune prescelto.
L'Ufficiale di Stato Civile unitamente alle parti sottoscriverà poi il processo verbale nel quale verrà fissata la data in cui presentarsi per la costituzione dell'unione civile.
Cosa serve
Nella richiesta dovete dichiarare:
di essere maggiorenni e dello stesso sesso;
di non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
di non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
di essere capaci di intendere e volere;
di non avere condanne per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile;
la scelta del regime patrimoniale;
la scelta del cognome: è possibile, ma non è un obbligo, scegliere un cognome comune, deciso fra i vostri cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione. La persona che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Per chi non ha la cittadinanza italiana
Se non hai la cittadinanza italiana e vuoi costituire una unione civile in Italia, devi presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del tuo paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.
Se la legge del tuo Stato non riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso o di istituto giuridico analogo (es. matrimonio) e non puoi produrre il nulla osta, devi presentare un certificato o un altro atto che dimostri che sei di stato libero, o una dichiarazione sostitutiva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La libertà di stato resta salva quando accertata o acquisita in seguito a un giudicato italiano o riconosciuto in Italia, cioè un provvedimento che non può più essere impugnato.
- Presentare istanza e documento d'identità in corso di validità per entrambe le parti
Cosa si ottiene
Il documento attestante la costituzione dell’unione civile che deve essere rilasciato dall’ufficiale di stato civile che ha ricevuto la dichiarazione di costituzione dell’unione civile.
Tempi e scadenze
La presentazione della pratica è immediata previo appuntamento con l’ufficio di stato civile.
Quanto costa
La cerimonia di costituzione dell’unione civile può essere svolta nelle sale individuate quale casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e con le stesse tariffe.
Procedure collegate all'esito
Le fasi procedurali da seguire sono le seguenti: richiesta di costituzione dell’unione civile, verifiche, costituzione dell’unione e registrazione.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Legge 20/05/2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Decreto legislativo (Stato Italiano) 19-01-2017, n. 5 e successive modificazioni
Decreto legislativo (Stato Italiano) 19-01-2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni
normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della
legge 20 maggio 2016, n. 76.