A chi è rivolto
Ai coniugi senza prole che vogliono separarsi o divorziare in Comune
Descrizione
I coniugi possono rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di attuale residenza o nel
Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato
celebrato all'estero, al fine di ottenere:
● la separazione personale
● lo scioglimento del matrimonio civile
● la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
● la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
Come fare
Per rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile occorrono le seguenti condizioni:
● l'accordo deve essere consensuale;
● non devono esserci tra i coniugi figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti:
● l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale , come ad esempio l’attribuzione della casa coniugale o la previsione dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione. L’accordo può invece contenere l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione che per il divorzio;
● per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
1) in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale;
2) in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Cosa serve
Fase istruttoria
I coniugi devono presentare all’ufficiale di stato civile competente istanza per addivenire ad un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento,
detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile provvede d’accordo con le parti a fissare i due appuntamenti previsti per la definizione del procedimento .
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, dinanzi all’ufficiale di Stato civile al fine di sottoscrivere l’accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno precedentemente concordato e non modificabile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile la conferma dell’accordo precedentemente sottoscritto. La mancata comparizione dei coniugi o anche di uno solo di essi equivale a mancata conferma dell'accordo.
- Occorre fissare appuntamento con l’ufficio di stato civile. Documentazione: ● Documento d’identità di entrambi i coniugi, ● Dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale ● Dichiarazione sostitutiva circa la sussitenza dei requisiti ● Copia conforme all’originale della sentenza di separazione (nel caso di divorzio preceduto da separazione giudiziale) ● Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).
Cosa si ottiene
Con la firma dell'accordo si ottiene:
● la separazione
● il divorzio
● la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.
Tempi e scadenze
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della dichiarazione ovvero del primo atto.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.
Quanto costa
Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 da versare tramite un pagamento elettronico
Procedure collegate all'esito
Al termine del procedimento l’Ufficiale di Stato Civile provvederà ad inoltrare alle parti la comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento, nonché procederà alle dovute comunicazioni ed annotazioni.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.